Oltre alle festività del 10 e 11 Maggio, sono solennità religiose per l’associazione i seguenti giorni di ciascun anno:
I devoti spingitori partecipano, oltre alle solennità religiose della Chiesa locale, anche a quegli impegni proposti dal Rev.mo parroco o dal “primo spingitore”.
L’associazione promuove iniziative utili alla crescita spirituale dei soci ed incontri con altri gruppi ecclesiali per una più ampia e consapevole testimonianza cristiana.
Art. 4 – l’assemblea dei soci, costituita da tutti gli appartenenti all’associazione, è convocata dal “primo spingitore” ogni qualvolta sia necessario; Essa può essere convocata da un quinto dei soci iscritti o dall’assistente spirituale.
L’assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei soci iscritti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi; l’invito di prima convocazione indica anche quello della seconda.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti (metà più uno):
l’ammissione di nuovi soci
la nomina dei componenti elettivi del Consiglio direttivo
ogni altro oggetto per li quale non sia richiesti un diverso quorum.
Art. 5 – Il “primo spingitore” dirige e rappresenta l’associazione, presiede e convoca l’assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura i rapporti filiali dell’associazione con il Pastore della Diocesi e con tutta la Chiesa locale, nonché coni terzi.
Il “primo spingitore” è eletto dall’assemblea entro il 30 maggio dell’anno di competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci; Egli assumerà, in ogni caso, le sue funzioni solo il successivo 1° giugno dell’anno di elezione.
Il mandato ha durata di tre anni e cessa automaticamente allo scadere del triennio; Se per qualsiasi ragione non si procede all’elezione del “primo spingitore”, le sue funzioni sono esercitate dal socio più anziano in età.
Si può derogare alle norme del presente statuto che si riferiscono alla durata in carica del “primo spingitore” con la maggioranza di due terzi dei soci.
Art. 6 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è così composto:
1. Membri di diritto:
“primo spingitore”, presidente.
“primo spingitore” immediatamente cessato
2. Membri di nomina: (cronologicamente)
due soci eletti dall’assemblea generale
un socio nominato dal “primo spingitore”
un socio nominato dall’assistente spirituale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal “primo spingitore” per sua determinazione o su richiesta di almeno due dei componenti.
Delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del “primo spingitore”; Nel suo interno vengono nominati un segretario ed un tesoriere.
Art. 7 – I soci devono aver compiuto il venticinquesimo anno di età.
Art. 8 – Il “primo spingitore” raccoglie entro il 31 marzo di ogni anno le nuove richieste di adesione; successivamente il Consiglio Direttivo a maggioranza e con discrezione decide quali nominativi vanno sottoposti all’assemblea dei soci, con il consenso dell’assistente spirituale.
I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinati e soci onorari; le norme del presente statuto non si riferiscono in alcun modo ai soci onorari.
Ad ogni riunione degli organi collegiali è sempre invitato l’assistente spirituale; di ciascuna riunione dell’assemblea è compilato processo verbale redatto nell’apposito registro dal segretario, da lui sottoscritto insieme al “primo spingitore” e all’assistente spirituale.
Art. 9 – I turni di servizio alla vara, l’orario di servizio degli spingitori ed altri eventuali aspetti tecnici sono predisposti dal “primo spingitore”.
L’associazione, in ogni caso, non si opporrà a chi, al di fuori dell’associazione, per sua libera scelta o per volontà, voglia spingere la vara durante le processioni, tenendo conto di quanto suggerito dal “primo spingitore”.
Art. 10 – L’associazione non ha alcuno scopo di lucro, riconoscendosi solo come comunità di servizio e di preghiera.
Tuttavia i soci hanno li dovere di contribuire anche economicamente al mantenimento dell’associazione secondo contributi che saranno fissati dal Consiglio Direttivo.
Per quanto non previsto nel presente statuto e per ogni effetto di natura civilistica e canonica, si rinvia alle norme sull’associazione previste dal codice civile e dal codice di diritto canonico.
Art. 11 – ogni modifica del presente statuto va deliberata dall’assemblea a maggioranza assoluta dei soci ed approvata dall’Ordinario Diocesano.
Il presente statuto approvato in via definitiva il 16 marzo 1994, CAN.312 ¤ 1 N.3 C.D.C., in tutto sostituisce i precedenti del 14 marzo 1988 e del 2 marzo 1991