L'Associazione Devoti Spingitori
 
 

 

Dal 1984 si è manifestata una nuova prova d’amore dei Santi Martiri verso la loro città “Lentini”: la nascita dell’Associazione Devoti Spingitori della Vara di s. Alfio. Cosa è accaduto: sino all’83 la preziosa e pesante Vara argentea di s. Alfio, durante la processione del 10 e dell’11 Maggio veniva spinta per le vie cittadine da operai remunerati e, di conseguenza, poco motivati nella fatica e che con frequenza si lasciavano andare ad atteggiamenti poco rispettosi.

Tutto fu stravolto. Un gruppo di fedeli si organizzò e con slancio si votò al servizio dello spingere, coinvolgendo ogni anno nuovi Spingitori, che all’altare papale in Duomo, ogni primo Maggio, giorno di inizio dei festeggiamenti, giurano di onorare la loro promessa sino alla morte. Oggi sono oltre cento e si onorano di essere amati dal vescovo oltre i loro meriti, avendo ricevuto l’erezione canonica secondo le leggi del Codice di Diritto Canonico.

La loro acclamazione è “Prima a Diu e i Santi Mattri”, cui rispondono: “Mattri Santi”. È questa la più antica delle acclamazioni e sintetizza la fede nel Padre celeste attraverso l’amore verso i Santi Martiri.

Nuovo Statuto
 
In data 10 giugno 2024, l'Arcivescovo Metropolita di Siracusa S.E. Rev.ma Francesco Lomanto ha emanato il decreto di approvazione del nuovo statuto "ad experimentum" per tre anni.
 
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE- SCOPI

Art. 1
  • E' costituita In Lentini la "ASSOCIAZIONE DEI DEVOTI SPINGITORI DELLA VARA DI S. ALFIO"
  • L'Associazione fa capo all'Ente Parrocchia "S. Maria La Cava e S. Alflo", ove, nel locali parrocchiali, stabilisce la propria Sede.
  • 11 Reverendo Parroco pro-tempore della Parrocchia è l'Assistente Spirituale dell'Associazione; lo stesso Parroco, consultandosi con l'Ordinario Diocesano, può delegare o un altro presbitero o un Diacono nel ruolo di assistente. 

Art. 2

l'Associazione persegue fini di religione e di culto, non ha scopo di lucro, prefiggendosi come scopi princlpall la preghiera, la testimonianza di fede ed il servizio.


Art. 3

  1. I Devoti Spingltori testimoniano la fede in Cristo Signore e, quali "servi buoni e fedeli", Lo servono nella sua Chiesa santa e cattolica. 
  2. Per testimonianza gli Spingitori partecipano alla vita associativa ed in particolare promuovono e vivono la devozione autentica verso i Santi Martiri della Chiesa lentlnese mediante la preghiera llturglca della Chiesa e favoriscono la ricerca e lo studio del culto ai Tre Santi.
  3. Per testimonianza gli Splngitori, nei giorni 1O e 11 maggio d'ogni anno, assumono il compito di spingere per le vie cittadine la "Vara" col Simulacro e le Rellqule dei Tre Santi.

 

Art. 4

  1. Protettori dell'Assoclazione sono i Santi Fratelli Alfio, Filadelfo e Cirino Martiri della Chiesa Lentlnese, i quali, durante Il servizio alla "Vara" e nelle riunioni ufficlall, sono invocati dal Devoti Splngitorl con le parole in llngua slelllana " Prima Diu e i Santi Mattri" alle quali si risponde "Mattri Santi. 
  2. In loro onore e per una più ampia comprensione dello spirito di fratellanza i Devoti Splngltori eliminano nei loro rapporti ogni formalismo.

Art. 5

All'Associazione aderiscono cittadini cattolici praticanti, conosciuti nella comunità come persone oneste e leali, chiamati come cristiani a rendere testimonianza nella vita della loro fede, osservando le leggi della Chiesa e vivendo la grazia sacramentale.

Art. 6 –

  1. l'Associazione ha un suo gonfalone rosso con le Insegne della palma e della corona.
  2. I Devoti Splngltorl hanno come segni distintivi una piastrina d'argento, con incise una palma su corona e la dicitura "Dlvi Alphll fercull servus plus 1984", ed al braccio destro una fascia rossa con la scritta "DEVOTI SPINGITORI".
  3. Questi segni sono indossati durante le processioni ed in tutte le celebrazioni ufficiali.
  4. In aggiunta ai segni distintivi previsti come sopra, ed in alternativa ad essi, viene adottato un ulteriore segno distintivo consistente in uno scapolare di colore rosso con la dicitura ed il logo dell'Assoclazlone.
  5. Tale segno distintivo è usato dall'Associazione nei casi indicati dal Conslgllo Direttivo.

Art. 7 –

  1. Oltre alle festività del 1O e 11 maggio, le solennità previste dallo Statuto, in quanto occasioni perché si possa dare testimonianza di fede e servizio alla Chiesa, sono:

    Venerdì santo con fa solenne processione del Cristo morto;

    1 ° maggio giomo in cui vengono benedetti i segni distintivi dei nuovi Splngltori con apposita liturgia celebrata presso l'altare papale in S. Alfio; durante il rito i nuovi Splngltorl fanno la solenne promessa, mentre gli altri rinnovano solennemente il loro Impegno;

    tutto Il periodo della Novena del Santi Martiri e cioè dal giorno 1 al giorno 9 maggio;

    Solennità del Corpo e del Sangue di Nostro Signore con la relativa processione eucaristica;

    5 agosto festa della Compatrona di Lentini la "Madonna Odigitria" intesa come "Madonna del Castello";
    2 settembre ricorrenza del rientro a Lentini delle rellqule del SS. Martiri.

  2. I Devoti Spingltori, oltre alle suddette festività, partecipano anche agli Impegni proposti dal Parroco e dal Consiglio Direttivo. 
  3. L'Associazione promuove iniziative utili alla crescita spirituale degli Spingitorl ed incontri con altri gruppi eccleslall, locali o di altre comunità, per una più ampia e consapevole testimonianza della fede cristiana. 

TITOLO Il - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

  1. Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea degli Spingitori;

il Consiglio Direttivo;

il Primo Spingitore;

il Collegio degli Emeriti.

ASSEMBLEA

Art. 9

  1. L'Assemblea è costituita da tutti I Devoti Spingitori; essa è un organo deliberativo ed elettivo dell'Associazione ed è, di norma, convocata dal Primo Spingltore, sentito Il Consiglio Direttivo.
  2. Il Primo Splngltore è tenuto a convocare l'assemblea anche su richiesta dell'Assistente Spirituale o di un quinto degli Splngitori.
  3. L'Assemblea è validamente costituita In prima convocazione con la presenza della metà più uno del Devoti Spingltori aventi diritto, ed In seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi, fatto salvo Il quorum previsto come appresso per l'assemblea che procede all'elezlona del Primo Splngitore e del Conslgllo Direttivo ed alle proposte di modifica dello statuto.
  4. La convocazione dell'Assemblea avviene per invito secondo quei canali informativi scelti dal Conslgllo Direttivo e deve contenere 1'0.d.G. e le indicazioni per la seconda convocazione.
  5. L'assemblea delibera:

    sull'elezione del Primo Spingitore;

    sull'elezione dei Consiglieri;

    sull'ammissione di nuovi Devoti Spingitori;

    su eventuali proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Arcivescovo;

    su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

  6. Se a qualcuno dei Devoti Spingitorl venissero riconosciuti particolari meriti, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio degli Emeriti, l'Assemblea può conferire Il titolo di "Primo Spingitore ad Honorem"

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 

  1. Il Consiglio Direttivo dura In carica tre anni ed è così composto:

    Nr. 2 (due) Conslgllerl eletti dall'assemblea;

    Nr. 1 (uno) Consigliere nominato dal Primo Splngltore;

    Nr. 1 (uno) Consigliere nominato dall'Assistente Spirituale;

    Il Rappresentante del Collegio degll Emeriti, senza diritto di voto;

    L'Assistente Spirituale, senza diritto di voto.

  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal "Primo Splngltore" per sua determinazione o su richiesta di almeno tre dei suol componenti ed è validamente costituito con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.
  3. Il Conslgllo Direttivo delibera a maggioranza. Nelle delibere, In caso di parità di voti, Il voto del "Primo Spingitore" vale Il doppio. Nel suo Interno vengono nominati un tesoriere ed un segretario.
  4. I membri del Consiglio Direttivo devono aver maturato almeno un triennio di anzianità nell'Associazione.
  5. Il Tesoriere, nominato tra I componenti del Consiglio Direttivo, svolge le seguenti mansioni: 

    a) cura la contabilità dell'Associazione redigendo e custodendo il registro di contabilità;

    b) predispone, Insieme al Segretarlo, Il rendiconto consuntivo annuale da far approvare all'Assemblea dei Devoti Splngltori e successivamente lo deposita presso l'archivio dell'Associazione;

    provvede alla riscossione delle quote annuali degli Associati.

  6. Il Segretario, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, svolge le seguenti funzioni:

    a) redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio;

    b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

    c) conserva i llbrl del verball delle Assemblee e del Consiglio ed ogni altro documento Inerente l'Associazione;

    d) collabora con Il Tesoriere alla redazione del rendiconto
    consuntivo annuale.

Art. 11 

  1. Per le elezioni del Primo Spingitore e del Consiglio Direttivo si stabilisce quanto segue:

    a) qualora l'assemblea non raggiunge la maggioranza prevista per la regolare costituzione in prima convocazione, si attende un'ora da quella fissata per la prima convocazione; trascorso infruttuosamente tale termine, la maggioranza legale sarà costituita con la presenza del 45% (quarantacinque per cento) dei Devoti Spingitori aventi diritto.

    b) nella verifica per la validità della riunione non si terrà conto di tutti quegli associati che si trovano In luoghi diversi da quello ove si svolge l'assemblea e che, ove non presenti, non potessero raggiungerlo nel tempo limite di un'ora.

    c) per la elezione del Primo Splngitore è necessario il voto favorevole della metà più uno del presenti;

    d) per quanto riguarda i componenti del Consiglio Direttivo risultano eletti I primi due candidati çhe avranno ottenuto più voti.

  2. Nella scheda relativa al voto per la elezione dei Consiglleri viene indicata una sola preferenza. 
  3. La nomina dei Conslglieri scelti dal Primo Spingitore e dall'Assistente Splrltuale è effettuata contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo.
  4. Se qualcuno dei Consiglieri eletti cessa dalla carica sarà sostituito dal primo del non eletti.
  5. Coloro che Intendono candidarsi per la carica di Consigliere devono comunicare tale Intenzione, per Iscritto, al Primo Spingitore In carica almeno ventiquattro ore prima della data di convoca:tione dell'assemblea che procede alla elezione.
  6. Per procedere all'approvazione delle proposte di modifica delle norme statutarie l'assemblea è validamente costituita:

    -in prima convocazione con la presenza del 2/3 degli aventi diritto e delibera con Il voto favorevole della metà più uno del presenti;

    -In seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera con Il voto favorevole del due terzi (2/3) del presenti.

PRIMO SPINGITORE

Art. 12 

  1. Il "Primo Splngitore" rappresenta l'Assoclazlone, presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo. 
  2. Alla carica di Primo Splngltore possono candidarsi soltanto gli Spingltorl che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità nella Associazione.
  3. Coloro che Intendono candidarsi alla carica di "Primo Spingitore" devono presentare tale Intenzione, per Iscritto, al Primo Splngitore in carica almeno ventiquattro ore prima della data di convocazione dell'assemblea che procede alla elezione.

Art. 13 

  1. Relativamente ai lavori dell'Assemblea che procede alla elezione del Primo Splngltore si stabilisce quanto segue: 

    a) nella prima votazione tutti i candidati possono concorrere alla elezione e assume la carica colui che riporta il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

    Se tale quorum non viene raggiunto alla prima votazione, si procede ad una seconda votazione alla quale partecipano soltanto i due candidati che nella prima hanno riportato Il maggior numero di voti.

    A parità di voti concorre alla seconda votazione Il candidato più anziano in età.

    Nella seconda votazione risulta eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.
    In caso di parità di voti viene eletto Primo Spingitore il candidato anagraficamente più anziano.

    b) qualora vi fosse un solo candidato si procede come di seguito:

    - alla prima votazione il candidato, per essere eletto, deve ottenere il voto favorevole dei due terzi (2/3) del presenti;

    - se non si raggiunge tale quorum, si procede ad una seconda votazione nella quale è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

    Qualora in questa seconda votazione non si raggiunge il quorum previsto, la conduzione della Associazione viene automaticamente affidata, in via transitoria e per il periodo di un anno, ad un Collegio di Coordinamento costituito dal Primo Splngltore appena cessato dalla carica e dagli ultimi due Primi Spingltori Emeriti e dall'Assistente spirituale.

    La carica di Coordinatore viene assunta dal più anziano in età del tre Emeriti.

    c) nel caso in cui non c'è alcun candidato, owero nel caso in cui non si può procedere, per qualsiasi causa, alla convocaszlone dell'assemblea per le elezioni, si applica quanto disposto al comma precedenti.

Art. 14 

  1. Nel caso in cui il Primo Spingltore eletto rinunzia per iscritto alla carica conferitagli prima della conclusione del mandato triennale, assumerà la carica di Coordinatore dell'Associazione Il Rappresentante del Collegio degli Emeriti facente parte del Consiglio Direttivo il quale convocherà quanto prima le nuove elezioni.
  2. I rimanenti componenti del Consiglio Direttivo, in quanto espressione della volontà dell'Assemblea, continueranno Il loro mandato fino alle nuove elezioni, ciascuno con l'Incarico eventualmente conferitogli In seno al Direttivo.
  3. Il Primo Splngitore che non ha concluso il proprio mandato non farà parte del costituendo nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 

  1. Il Collegio di Coordinamento, che conduce l'Assoclazlone in tutti i casi previsti come sopra all'art. 13) lett. b) e c) resta In carica per il periodo massimo di un anno e comunque fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo che devono tenersi entro Il 31 maggio immediatamente successivo.
  2. Le deliberazioni del Collegio di Coordinamento relatlve alla gestione dell'Associazione sono prese a maggioranza.
  3. Alla fine dell'anno di gestione transitoria si deve procedere tassativamente a nuove elezioni.

Art. 16 

Il Primo Spingitore a conclusione del suo mandato triennale assume la qualifica di "Primo Splngltore Emerito" ed entra di diritto nel Collegio degll Emeriti.

COLLEGIO DEGLI EMERITI

Art. 17 

  1. Viene istituito il "Collegio degli Emeriti" del quale fanno parte, di diritto e In modo automatico tutti I Primi Splngitorl che hanno concluso il loro mandato triennale.
  2. In seno al Collegio viene nominato, dai componenti dello stesso, un Rappresentante che dura in carica tre anni, che entra di diritto nel Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e coordina le attività svolte dal Collegio degll Emeriti. 

Art. 18 

  1. Il Collegio degli Emeriti ha funzioni consultive ed ausillarle al Consiglio Direttivo nella conduzione dell'Associazione.
  2. Viene consultato ogni qual volta il Consiglio Direttivo o Il Primo Spingitore o l'Assistente Spirituale lo richieda. 

Art. 19 

  1. Il Collegio degli Emeriti si riunisce quando il Rappresentante lo ritiene opportuno e tutte le volte che lo richiedono almeno tre del suoi componenti, oppure se lo richiede l'Assistente Splrltuale o Il Primo Spingitore In carica ovvero la maggioranza del membri del Conslgllo Direttivo. 
  2. Tutte le riunioni sono verbalizzate.

Art. 20 

Stante la costituzione del Consiglio degli Emeriti, di cui al superiore art.17), Il Primo Splngitore che cessa dalla carica e gll altri Primi Splngltorl Emeriti, non possono più essere rieletti alla carica di Primo Splngltore.

TITOLO III - GLI SPINGITORI

Art. 21 

  1. Gli Splngltorl si distinguono in "ordinari" e "onorari".
  2. Chi desidera diventare Splngltore deve aver compiuto il venticinquesimo anno di età. 
  3. Le richieste di adesione all'Associazione devono essere presentate, per iscritto e ripetute ogni anno, al Primo Splngltore.

Art. 22 

  1. Al fine di consentire al Consiglio Direttivo ed all'Assistente spirituale un esame approfondito delle richieste di adesione degli aspiranti Spingltorl, i termini per la presentazione della domanda decorrono dal 2 settembre al 1° novembre di ogni anno.
  2. Il Primo Splngltore porta a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assistente Spirituale le richieste di adesione entro il 30 novembre successivo.

Art. 23 

Il Consiglio Direttivo, con il consenso dell'Assistente spirituale, a maggioranza e con discrezione, decide, a suo Insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, quali nominativi sottoporre all'Assemblea per l'eventuale delibera di ammissione.

 

Art. 24 

Nel periodo intercorrente tra il 30 novembre e la data dell"assemblea che delibererà l'eventuale ammissione Il Consiglio Direttivo può invitare, qualora lo ritiene necessario ed opportuno, gli aspiranti Spingitori a partecipare alle attività associative.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 

  1. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea è sempre invitato l'Assistente splrltuale e di ciascuna viene stilato processo verbale sull'apposito registro a cura del Segretario e da lui sottoscritto In uno con il Primo Splngltore.
  2. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al superiori artt,13) lett. b) e e) e 14) il compito di verballzzare le sedute del Collegio di Coordinamento è espletato da uno dei tre Emeriti nominato dal Collegio medesimo.

Art. 26 

I turni di servizio alla "Vara", nel giorni del 10 e 11 maggio, gli orari di servizio e qualsiasi altra mansione o servizio venissero richiesti all'Associazione da parte degli organi preposti alle festività, sono predisposti dal "Primo Splngitore" Il quale può eventualmente farsi sostituire da un altro componente del Consiglio direttivo In caso di Impedimento.

Art. 27 


Per quanto riguarda Il servizio alla "Vara", l'Associazione non si oppone a che chiunque, por sua libera scelta, intende spingere Il Fercolo durante le proc.esaione; In tal caso però è sempre Il "Primo Spingitore" a regolare il servizio.

Art. 28 

Gli Spingitori contribuiscono finanziariamente al mantenimento dell'Associazione secondo Il contributo che sarà deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 29 

  1. In riferimento all'art.5) del presente Statuto, qualora qualcuno degli Splngltorl si pone in contrasto con le direttive specificate viene invitato dall'Organo Direttivo dell'Associazione, dietro parere vincolante dell'assistente Spirituale, a rivedere la sua condotta.
  2. Se nonostante l'Invito a lul rivolto nel termini di cui sopra, lo Spingltore, per sua specifica volontà, permane nello "status quo", a giudizio dell'Organo Direttivo, in ciò supportato dal parere vincolante dell"Assistente Spirituale, è passibile di sospensione.

Art. 30 

  1. La mancata partecipazione agli Impegni previsti agli artt. 3) e 7), così come la mancata partecipazione agli impegni proposti dall'Organo Direttivo, costituisce atteggiamento non conforme allo spirito associativo.
  2. Qualora l'Organo direttivo accerta che tale atteggiamento, non è supportato da giustificati motivi, Invita lo Spingltore a rivedere la sua posizione in seno all'Assocladone.
  3. Se nonostante l'lnvlto dell'Organo direttivo l'Associato per due anni consecutivi lo Splngltore non partecipa, senza giustificato motivo, ad almeno un terzo degli Impegni statutari come sopra previsti dimostrando palese disinteresse verso l'attività associativa, lo stesso non viene inserito nel turni alla "Vara" e non può esercitare Il diritto di voto nelle assemblee elettive, fino a quando non ritorna ad ottemperare agli obblighi statutari sopra elencati. 

Art. 31 

  1. In riferimento all'art.28) allo Splngitore che non versa per due anni consecutivi la quota annuale prevista viene sospeso l'Invio di comunicazioni (cartacee e/o Informatiche) sulle attività associative.
  2. Qualora Il mancato versamento perdura per un altro ulteriore anno, così in totale per tre anni consecutivi, lo Splngftore non viene Inserito nel turni alla Vara e non ha diritto di voto nelle assemblee elettive.
  3. Il mancato inserimento nei turni e la sospensione del diritto di voto permangono fino a quando il medesimo non risulta in regola con il versamento delle quote dovute ovvero fino a quando il Consiglio Direttivo, a suo Insindacabile giudizio, decide di revocare la sospensione.

Art. 32 

Ogni provvedimento adottato dall'Organo Direttivo nel confronti di uno Splngitore è comunicato preventivamente all'interessato.

Art. 33 

  1. SI precisa che il mancato inserimento dei turni alla Vara di cui ai precedenti articoli non inficia il diritto allo spingere.
  2. Tuttavia, In questo caso, tale diritto deve essere esercitato all'estemo delle aste della "Vara" ed è sempre regolato dal Primo Splngitore secondo le disponibilità dei posti.

TITOLO VI - INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 34 

  1. Viene istituita la "'Giornata dell'Accoglienza" che ricorre il 25 aprile di ogni anno;
  2. In tale data il Consiglio Direttivo ed Il Collegio degli Emeriti accoglie ufficialmente i nuovi ammessi all'Associazione con le modalità ed i criteri che ritengono più opportuni, di concerto con Il Primo Spingitore In carica onde preparare I nuovi spingitori alla vita associativa che stanno per intraprendere. 

Art. 35 

  1. L'Associazione riconosce come propria iniziativa la istituzione del "Premio Padre Sebastiano Castro";
  2. Il Premio è gestito da una Commissione costituita "ad hoc" da ogni Conslgllo Direttivo dopo la sua elezione ed è regolamentata da uno Statuto/Regolamento proprio;
  3. In caso di non elezione o di cessazione del Primo Spingltore e, conseguentemente del Conslglio Direttivo, la Commissione in carica al momento della mancata elezione, ovvero della cessazione, è formata dal Collegio di Coordinamento e dal medesimi membri esterni e ciò fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo c:he procede alla nuova coatituzione.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 36 

Le norme del presente statuto non si riferiscono in alcun modo agli Splngltorl onorari.

Art. 37 

Per quanto non previsto nel presente Statuto e per ogni effetto di natura cannnica e clvlllstlca si fa espresso rinvio alle norme sulle Associazioni previste dal Codice di Diritto Canonico e dal Codice Civile.

 

 

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