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L’assemblea della
“Associazione Devoti Spingitori della Vara di S.
Alfio” approva il presente statuto che in tutto
sostituisce le norme approvate dai soci
fondatori nell’atto di costituzione di cui al
verbale n° 1 del 17 Aprile 1984.
Art. 1 – All’associazione aderiscono
cittadini che spontaneamente, con spirito di
sacrificio e di umiltà e con cristiana devozione
verso i Santi Martiri della Chiesa lentinese,
assumono il compito di spingere per le vie
cittadine il simulacro, detto “vara”, di S.
Alfio nelle processioni dei giorni 10 e 11
maggio di ogni anno col solo ed unico scopo di
testimonianza di fede ed offerta di servizio
verso la Chiesa universale.
Art. 2 – I devoti spingitori sono laici
cattolici, rispettosi delle leggi della Chiesa e
conosciuti nella comunità come cittadini onesti
e leali. Il Rev.mo parroco pro tempore della
Chiesa di S. Alfio, o altro sacerdote dallo
stesso delegato, è l’assistente spirituale
dell’associazione.
Protettori dell’associazione sono i Santi e
fratelli Alfio, Filadelfo e Cirino, Martiri
della Chiesa lentinese; Essi, durante il
servizio e le riunioni ufficiali, sono invocati
dagli spingitori con le seguenti parole in
lingua siciliana:
acclamazione – prima Diu e li Santi Mattri!
risposta – Mattri Santi!
In loro onore e per una più ampia comprensione
dello spirito di fratellanza, i devoti
spingitori eliminano nei loro rapporti ogni
formalismo.
Art. 3 – i devoti spingitori durante le
processioni e le cerimonie ufficiali hanno come
segni distintivi una piastrina d’argento con
incisa una palma su corona ed al braccio destro
una fascia rossa con la scritta “DEVOTI
SPINGITORI”; L’associazione ha un suo gonfalone
rosso.
Oltre alle festività del 10 e 11 Maggio, sono
solennità religiose per l’associazione i
seguenti giorni di ciascun anno:
- il 1° Maggio, giorno in cui vengono benedetti
i segni distintivi dei nuovi soci con apposita
liturgia durante la S. Messa celebrata
all’altare papale in S. Alfio; Durante il rito i
nuovi spingitori fanno la solenne promessa
mentre i vecchi soci rinnovano li loro impegno.
- tutto il periodo della novena dei Santi, cioè
dal giorno uno al nove Maggio.
- il 5 Agosto, solennità della “Madonna del
Castello” compatrona di Lentini.
- il 2 Settembre, ricorrenza del ritorno a
Lentini delle Reliquie dei Santi Martiri.
I devoti spingitori partecipano, oltre alle
solennità religiose della Chiesa locale, anche a
quegli impegni proposti dal Rev.mo parroco o dal
“primo spingitore”.
L’associazione promuove iniziative utili alla
crescita spirituale dei soci ed incontri con
altri gruppi ecclesiali per una più ampia e
consapevole testimonianza cristiana.
Art. 4 – l’assemblea dei soci, costituita
da tutti gli appartenenti all’associazione, è
convocata dal “primo spingitore” ogni qualvolta
sia necessario; Essa può essere convocata da un
quinto dei soci iscritti o dall’assistente
spirituale.
L’assemblea è validamente costituita con la
presenza in prima convocazione della metà più
uno dei soci iscritti ed in seconda convocazione
con la presenza di almeno un terzo degli stessi;
l’invito di prima convocazione indica anche
quello della seconda.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti
(metà più uno):
l’ammissione di nuovi soci
la nomina dei componenti elettivi del Consiglio
direttivo
ogni altro oggetto per li quale non sia
richiesti un diverso quorum.
Art. 5 – Il “primo spingitore” dirige e
rappresenta l’associazione, presiede e convoca
l’assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura i
rapporti filiali dell’associazione con il
Pastore della Diocesi e con tutta la Chiesa
locale, nonché coni terzi.
Il “primo spingitore” è eletto dall’assemblea
entro il 30 maggio dell’anno di competenza, con
il voto favorevole della maggioranza assoluta
(metà più uno) dei soci; Egli assumerà, in ogni
caso, le sue funzioni solo il successivo 1°
giugno dell’anno di elezione.
Egli dovrà socio di almeno tre anni.
Il mandato ha durata di tre anni e cessa
automaticamente allo scadere del triennio; Se
per qualsiasi ragione non si procede
all’elezione del “primo spingitore”, le sue
funzioni sono esercitate dal socio più anziano
in età.
Si può derogare alle norme del presente statuto
che si riferiscono alla durata in carica del
“primo spingitore” con la maggioranza di due
terzi dei soci.
Art. 6 – Il Consiglio Direttivo dura in
carica tre anni ed è così composto:
1. Membri di diritto:
“primo spingitore”, presidente.
“primo spingitore” immediatamente cessato
2. Membri di nomina: (cronologicamente)
due soci eletti dall’assemblea generale
un socio nominato dal “primo spingitore”
un socio nominato dall’assistente spirituale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal “primo
spingitore” per sua determinazione o su
richiesta di almeno due dei componenti.
Delibera a maggioranza ed in caso di parità
prevale il voto del “primo spingitore”; Nel suo
interno vengono nominati un segretario ed un
tesoriere.
Art. 7 – I soci devono aver compiuto il
venticinquesimo anno di età.
Art. 8 – Il “primo spingitore” raccoglie
entro il 31 marzo di ogni anno le nuove
richieste di adesione; successivamente il
Consiglio Direttivo a maggioranza e con
discrezione decide quali nominativi vanno
sottoposti all’assemblea dei soci, con il
consenso dell’assistente spirituale.
I soci si distinguono in soci fondatori, soci
ordinati e soci onorari; le norme del presente
statuto non si riferiscono in alcun modo ai soci
onorari.
Ad ogni riunione degli organi collegiali è
sempre invitato l’assistente spirituale; di
ciascuna riunione dell’assemblea è compilato
processo verbale redatto nell’apposito registro
dal segretario, da lui sottoscritto insieme al
“primo spingitore” e all’assistente spirituale.
Art. 9 – I turni di servizio alla vara,
l’orario di servizio degli spingitori ed altri
eventuali aspetti tecnici sono predisposti dal
“primo spingitore”.
L’associazione, in ogni caso, non si opporrà a
chi, al di fuori dell’associazione, per sua
libera scelta o per volontà, voglia spingere la
vara durante le processioni, tenendo conto di
quanto suggerito dal “primo spingitore”.
Art. 10 – L’associazione non ha alcuno
scopo di lucro, riconoscendosi solo come
comunità di servizio e di preghiera.
Tuttavia i soci hanno li dovere di contribuire
anche economicamente al mantenimento
dell’associazione secondo contributi che saranno
fissati dal Consiglio Direttivo.
Per quanto non previsto nel presente statuto e
per ogni effetto di natura civilistica e
canonica, si rinvia alle norme sull’associazione
previste dal codice civile e dal codice di
diritto canonico.
Art. 11 – ogni modifica del presente
statuto va deliberata dall’assemblea a
maggioranza assoluta dei soci ed approvata
dall’Ordinario Diocesano.
Il presente statuto approvato in via
definitiva il 16 marzo 1994, CAN.312 ¤ 1 N.3
C.D.C.,
in tutto sostituisce i precedenti del 14 marzo
1988 e del 2 marzo 1991
Regolamento di applicazione Norme Statuarie
Art. 1 – Scopi precipui dell’Associazione
dei Devoti Spingitori della Vara di S. Alfio
sono: la testimonianza di fede in Cristo Gesù ed
il sevizio verso la Chiesa universale.
L’attuazione di tali scopi passa attraverso la
partecipazione degli iscritti alla vita
associativa nonché alle solennità religiose
previste dallo Statuto dell’Associazione ed in
particolare attraverso la devozione ai Santi
Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, nostri
protettori. La devozione ai Santi Martiri si
esplica, in primo luogo seguendo il loro esempio
di fedeltà a Cristo, ed in secondo luogo
spingendo la “Vara”.
Art. 2 – I Devoti Spingitori, sono
cattolici praticanti, cioè rispettosi delle
leggi della Chiesa e dei Sacramenti ai quali
frequentemente si accostano. Nell’ottica del
rispetto delle leggi della Chiesa, i Devoti
spingitori sono tenuti a mantenere nella vita di
tutti i giorni una condotta irreprensibile, in
quanto “cittadini onesti e leali”. Pertanto,
qualora qualcuno degli Associati, per sua colpa,
si ponesse in contrasto con le sopraspiegate
direttive, verrà invitato dell’Organo direttivo
dell’Associazione, dietro parere vincolante
dell’assistente Spirituale, a rivedere la sua
condotta. Se nonostante l’invito a lui rivolto
nei termini cui sopra, l’associato, per sua
specifica volontà, permanesse nello “status
quo”, a giudizio dell’Organo direttivo, in ciò
supportato dal parere vincolante dell’Assistente
Spirituale, sarà passibile di censura.
Art. 3 – Le solennità previste dallo
statuto, in quanto occasioni perché possa
espletarsi la testimonianza di fede di cui al
superiore articolo 1), sono impegni ai quali i
Devoti spingitori sono tenuti a partecipare. La
mancata partecipazione a tali impegni, in
maniera costante e continuativa, così come la
mancata partecipazione agli impegni proposti
dell’Organo direttivo, costituisce atteggiamento
non conforme allo spirito associativo, così come
sancito dallo statuto dell’Associazione. Qualora
l’Organo direttivo accertasse che tale
atteggiamento perduri in maniera costante e
continuativa e non è supportato da giustificati
motivi, inviterà l’associato a rivedere la sua
posizione in seno all’Associazione.
Art. 4 – Fermi restando le modalità di
convocazione ed il quorum previsto per le
assemblee ordinarie, di cui all’art.4 dello
Statuto Associativo, ove si prevede la
trattazione di argomenti per la gestione
ordinaria dell’Associazione, l’ammissione di
aspiranti associati e la nomina dei componenti
il Consiglio Direttivo, per una migliore
operatività dell’Assemblea che procede alla
riconferma del Primo Spingitore in carica ovvero
alla nomina “ex novo” del Primo Spingitore si
stabilisce:
- Qualora l’assemblea non raggiunga la
maggioranza prevista per la regolare
costituzione, si attenderà un ora da quella
fissata per la convocazione; trascorso
infruttuosamente tale periodo di tempo, la
maggioranza legale sarà costituita dai presenti
all’assemblea perché in numero non inferiore ai
45% (quarantacinque percento) di tutti i soci
iscritti.
In tale caso: - per la riconferma del Primo
Spingitore sarà necessario il voto favorevole
dei due terzi dei presenti;
- Per la elezione del Primo Spingitore “ex novo”
sarà necessario il voto favorevole della metà
più uno dei presenti.
Art. 5 – Alla fine di consentire al
Consiglio Direttivo ed all’Assistente spirituale
un esame più approfondito delle richieste di
adesione degli aspiranti Spingitori, i termini
di scadenza della presentazione della domanda
vengono anticipati al 31 ottobre dell’anno
sociale in corso.
Il Primo Spingitore porterà a conoscenza del
Consiglio Direttivo e dell’Assistente Spirituale
le richieste di adesione entro il 30 novembre
successivo. Nel periodo intercorrente tra il 30
novembre e la data dell’assemblea che delibererà
l’eventuale ammissione, il Consiglio Direttivo,
sentito il parere vincolante dell’Assistente
Spirituale, potrà invitare, qualora lo ritenesse
necessario ed opportuno, gli aspiranti associati
a partecipare ad alcune attività associative che
si svolgeranno nel periodo suddetto e ciò ai
fini di una preparazione degli aspiranti
medesimi e di una migliore conoscenza da parte
degli Associati. |